Giudice Sportivo Turris-Foggia: 4000 euro di ammenda alle due società


Il Giudice Sportivo, Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, viste le relazioni redatte dai Componenti della Procura Federale e dal Commissario di Campo nonché il referto del Direttore di Gara e la conseguente ordinanza con la quale sono stati disposti accertamenti istruttori; vista la relazione trasmessa in data 2 Febbraio 2023 dalla Procura Federale a questo Giudice in riscontro alla richiesta formulata, osserva quanto segue.

Va premesso che in occasione della gara in oggetto i sostenitori di entrambe Società hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso, limitatamente al settore nel quale sono stati utilizzati, non sono state segnalate conseguenze dannose; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.

********

Quanto agli altri comportamenti non coperti dalle esimenti, osserva quanto segue. Dagli accertamenti effettuati risulta, fra l’altro, che nel corso della gara l’Arbitro ha sospeso la partita per circa tre minuti a seguito del lancio sul terreno di gioco di gioco di due petardi (al 14° minuto ed al
15° minuto) provenienti dal settore occupato dai tifosi locali, entrambi di notevole potenza. Dopo la sospensione, anche i tifosi del Foggia hanno acceso, lanciato e fatto esplodere materiale pirotecnico come di seguito indicato e tale comportamento ha contribuito a determinare la durata della sospensione della gara. Invero, su tale profilo, oggetto dell’approfondimento richiesto, l’Arbitro ha dichiarato che «L’interruzione del gioco per circa tre minuti è stata causata dal comportamento di entrambe le tifoserie e dall’attesa dell’autorizzazione a riprendere la gara da parte del responsabile dell’Ordine Pubblico. Preciso che l’effettivo lancio di materiale sul terreno di gioco, da parte di entrambe le tifoserie, è durato circa un minuto. Come già detto in precedenza tuttavia, l’interruzione è avvenuta immediatamente dopo il lancio dei primi petardi da parte dei tifosi Turris.». Inoltre, da tutti gli atti ufficiali sopra richiamati emergono le ulteriori condotte di seguito specificate, in ordine alle quali questo Giudicante provvede come segue.

TURRIS

AMMENDA € 4000
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere fra il 14° ed il 15° minuto del primo tempo, sul terreno di gioco a poca distanza dall’Assistente dell’Arbitro n. 1, due petardi di notevole intensità, così provocando la sospensione della gara per la durata di circa tre minuti, disposta dall’Arbitro, sentito il Responsabile dell’ordine pubblico. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla sospensione temporanea della gara e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

FOGGIA

AMMENDA € 4000
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1. nell’avere lanciato fatto esplodere quattro petardi (al 15° ed al 22° del primo tempo ed al 37° ed al 47 circa del secondo tempo) sul terreno di gioco ed un petardo nel recinto di gioco (al 45° circa del secondo tempo), tutti di notevole potenza; 2. nell’avere lanciato sul terreno di gioco un fumogeno al 15° minuto del primo tempo; 3. nell’avere concorso con i lanci del petardo e del fumogeno, avvenuti al 15° minuto circa del primo
tempo, a determinare la durata della sospensione della gara per circa tre minuti, già disposta dall’Arbitro, sentito il Responsabile dell’ordine pubblico, dopo lo scoppio di petardi lanciati dal Settore occupato dai tifosi della TURRIS; B) per avere i suoi sostenitori, al 21° minuto del primo tempo, intonato cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi avversari; C) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere provocato danneggiamenti al manto sintetico del terreno di gioco e del campo per destinazione con i lanci del materiale pirotecnico sopra indicato, come da documentazione fotografica in atti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose [ulteriori rispetto ai danneggiamenti di cui alla lett. C)]. Considerate, da una parte, le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. e, dall’altra, i precedenti a carico della medesima Società per le condotte poste in essere dai suoi sostenitori (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento se richiesto).

Fonte:TuttoC.com

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