Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 21 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Nicola CANONICO, Pietro INGRAVALLO, e della societร CALCIO FOGGIA 1920 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:
NICOLA CANONICO, allโepoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Societร Calcio Foggia 1920 S.r.l., in violazione dellโart. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito e comunque non impedito allโAmministratore Delegato della propria societร , sig. Ingravallo Pietro, di non adempiere al pagamento del saldo delle rette di vitto, alloggio ed istruzione in favore dei giovani tesserati della predetta societร , ospiti del Convitto Nazionale Statale โR. Bonghiโ, previste dalla convenzione stipulata in data 7.10.2022 per lโanno scolastico 2022-2023, tra il predetto Convitto e la societร Calcio Foggia 1920 S.r.l.;
PIETRO INGRAVALLO, allโepoca dei fatti Amministratore Delegato della Societร Calcio Foggia 1920 S.r.l., in violazione dellโart. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, (ovvero degli obblighi di lealtร , correttezza e probitร ) per non aver adempiuto al pagamento del saldo delle rette di vitto, alloggio ed istruzione in favore dei giovani tesserati della predetta societร , ospiti del Convitto Nazionale Statale โR. Bonghiโ, previste dalla convenzione stipulata in data 7.10.2022 per lโanno scolastico 2022-2023, tra il predetto Convitto e la societร Calcio Foggia 1920 S.r.l.;
CALCIO FOGGIA 1920 S.r.l., per responsabilitร diretta e oggettiva, ai sensi dellโart. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto societร per la quale allโepoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Nicola CANONICO e Pietro INGRAVALLO;
โ vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nicola CANONICO e Pietro INGRAVALLO e dal Sig. Michele BITETTO, in qualitร di presidente munito di poteri di firma, per conto della societร CALCIO FOGGIA 1920 S.r.l.;
โ vista lโinformazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
โ vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
โ rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine allโaccordo raggiunto dalle parti relativo allโapplicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Pietro INGRAVALLO, di 15 (quindici) giorni di inibizione interamente commutati in โฌ 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per il Sig. Nicola CANONICO, e di โฌ 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per la societร CALCIO FOGGIA 1920 S.r.l.;
si rende noto lโaccordo come sopra menzionato
Fonte:TuttoC.com