Foggia, mancato saldo rette convitto per giovani tesserati: multa per Canonico


Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 21 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Nicola CANONICO, Pietro INGRAVALLO, e della societร  CALCIO FOGGIA 1920 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

NICOLA CANONICO, allโ€™epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Societร  Calcio Foggia 1920 S.r.l., in violazione dellโ€™art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito e comunque non impedito allโ€™Amministratore Delegato della propria societร , sig. Ingravallo Pietro, di non adempiere al pagamento del saldo delle rette di vitto, alloggio ed istruzione in favore dei giovani tesserati della predetta societร , ospiti del Convitto Nazionale Statale โ€œR. Bonghiโ€, previste dalla convenzione stipulata in data 7.10.2022 per lโ€™anno scolastico 2022-2023, tra il predetto Convitto e la societร  Calcio Foggia 1920 S.r.l.;

PIETRO INGRAVALLO, allโ€™epoca dei fatti Amministratore Delegato della Societร  Calcio Foggia 1920 S.r.l., in violazione dellโ€™art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, (ovvero degli obblighi di lealtร , correttezza e probitร ) per non aver adempiuto al pagamento del saldo delle rette di vitto, alloggio ed istruzione in favore dei giovani tesserati della predetta societร , ospiti del Convitto Nazionale Statale โ€œR. Bonghiโ€, previste dalla convenzione stipulata in data 7.10.2022 per lโ€™anno scolastico 2022-2023, tra il predetto Convitto e la societร  Calcio Foggia 1920 S.r.l.;

CALCIO FOGGIA 1920 S.r.l., per responsabilitร  diretta e oggettiva, ai sensi dellโ€™art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto societร  per la quale allโ€™epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Nicola CANONICO e Pietro INGRAVALLO;

โˆ’ vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nicola CANONICO e Pietro INGRAVALLO e dal Sig. Michele BITETTO, in qualitร  di presidente munito di poteri di firma, per conto della societร  CALCIO FOGGIA 1920 S.r.l.;

โˆ’ vista lโ€™informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

โˆ’ vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

โˆ’ rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine allโ€™accordo raggiunto dalle parti relativo allโ€™applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Pietro INGRAVALLO, di 15 (quindici) giorni di inibizione interamente commutati in โ‚ฌ 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per il Sig. Nicola CANONICO, e di โ‚ฌ 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per la societร  CALCIO FOGGIA 1920 S.r.l.;

si rende noto lโ€™accordo come sopra menzionato

Fonte:TuttoC.com

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