GIUDICE SPORTIVO 7^ GIORNATA – Taranto Football Club 1927

GIUDICE SPORTIVO 7^ GIORNATA

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata di andata del campionato i sostenitori delle Società ALESSANDRIA, AUDACE CERIGNOLA, CROTONE, FIDELIS ANDRIA, FOGGIA, GUBBIO, LATINA e TARANTO, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenza dannose;
– ovvero hanno intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre Società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA’

AMMENDA € 1000 TARANTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel settore loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’interno del recinto di gioco, due fumogeni accesi, uno al 6° minuto e l’altro al 24° minuto del primo tempo, senza causare nessuna conseguenza per persone e cose. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato
che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta. Misura attenuata anche in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

 

Fonte: Taranto Football Club Official Site

Share post:





Popular

Ti potrebbe interessare
Related