GIUDICE SPORTIVO – XXVII GIORNATA – Taranto Football Club 1927

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 19 Febbraio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SOCIETÀ

AMMENDA 
€ 2.000,00 – TARANTO

A) per avere la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, intonato:

  1.   al 21° minuto del primo tempo, e al termine della gara mentre le squadre rientrano negli spogliatoi, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante; ripetuti nella prima circostanza per due minuti e nelle seconda circostanza ripetutamente,
  2.   al 21° minuto del secondo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari, ripetuti per due volte;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:

  1.   nell’aver lanciato, al 24°, 29°, 31° e 34° minuto del secondo tempo, quattro bottigliette piene d’acqua, sul terreno di gioco, senza conseguenze;
  2.   nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati e nell’aver divelto due porte e due maniglie ivi installate;

C) per avere un suo sostenitore, urlato una frase durante il minuto di silenzio in memoria delle vittime del tragico incidente avvenuto presso il cantiere di Via Mariti, Firenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità dei cori sub A) n. 1, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)
Mamadou Yaye Kanoute

AMMONIZIONE (VIII INFR)
Cristian Riggio

AMMONIZIONE (VII INFR)
Simone Calvano, Antonio Ferrara

Fonte: Taranto Football Club Official Site

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