Violazioni al protocollo Covid: ammende per Roselli e la Fidelis Andria


Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 452 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Aldo ROSELLI, Paolino BRINDICCI, Francesco BRUNO, Ciro DI MATTEO e della società FIDELIS ANDRIA 2018 SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALDO ROSELLI, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato per la società Fidelis Andria 2018 S.r.l all’epoca dei fatti,, in violazione dell’art. dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44 comma 1, delle N.O.I.F., e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 10 gennaio 2022, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, del C.U. 42/A del 30/07/21 sull’uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19” del 19/08/21, per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari;

PAOLINO BRINDICCI, Responsabile Sanitario tesserato per la società Fidelis Andria 2018 S.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F., e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 10 gennaio 2022, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021, in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, del C.U. 42/A del 30/07/21 sull’uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19” del 19/08/21;

FRANCESCO BRUNO, Medico Sociale tesserato, all’epoca dei fatti, per la società Fidelis Andria 2018 S.r.l., ed il sig. CIRO DI MATTEO, Medico Sociale tesserato, all’epoca dei fatti, per la società Fidelis Andria 2018 S.r.l., ciascuno per quanto di rispettiva competenza e/o, comunque, in concorso tra loro, in violazione dell’art. dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 10 gennaio 2022, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, del C.U. 42/A del 30/07/21 sull’uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19” del 19/08/21;

FIDELIS ANDRIA 2018 SRL, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché, per responsabilità propria in relazione agli obblighi previsti dal C.U. n° 36/A del 28/07/2021;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Paolino BRINDICCI, Francesco BRUNO, Ciro DI MATTEO, e dal Sig. Aldo ROSELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società FIDELIS ANDRIA 2018 SRL;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 920,00 (novecentoventi/00) di ammenda per il Sig. Aldo ROSELLI, di € 205,00 (duecentocinque/00) di ammenda per il Sig. Francesco BRUNO, di € 510,00 (cinquecentodieci/00) di ammenda per il Sig. Paolino BRINDICCI, di € 205,00 (duecentocinque/00) di ammenda per il Sig. Ciro DI MATTEO e di € 1.225,00 (milleduecento venticinque/00) di ammenda per la società FIDELIS ANDRIA 2018 SRL;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Fonte:TuttoC.com

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