GARA CASERTANA โ FOGGIA DEL 4 DICEMBRE 2023
Il Giudice Sportivo, rileva che, dai referti acquisiti agli atti (referto arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica), risulta quanto segue:
1. i sostenitori della Societร Foggia, posizionati nel Settore loro riservato, dopo il loro ingresso nel’impianto avvenuto al 17ยฐ minuto del primo tempo, hanno lanciato, allโinterno del recinto di gioco (pista di atletica), numerosi petardi di notevole potenza e alcuni di media potenza; hanno, altresรฌ, lanciato allโindirizzo del Settore Distinti, occupato dai tifosi della Casertana, e allโinterno del recinto di gioco, numerosi bengala; 2. al 35ยฐ minuto del primo tempo, i sostenitori del Foggia lanciavano un bengala sul campo per destinazione in prossimitร della linea di fondo, davanti allโAssistente Arbitrale n. 2, determinando con tale condotta la sospensione momentanea della gara per circa due minuti e il danneggiamento di una porzione del manto in erba artificiale della misura di circa 40cm x 20cm; si รจ reso necessario lโintervento dei Vigili del Fuoco per spengere il bengala con lโidrante; 3. dal 17ยฐ minuto del primo tempo e fino al termine della prima frazione di gioco, le tifoserie si lanciavano reciprocamente bengala e petardi, molti dei quali non riuscivano a raggiungere il Settore occupato dalla tifoseria avversaria, finendo nel Settore โCuscinettoโ; 4. alcuni sostenitori del Foggia scavalcavano il divisorio della Curva e, dal Settore โCuscinettoโ, lanciavano bengala che colpivano alcuni tifosi della Casertana nel Settore Distinti; 5. le tifoserie si lanciavano reciprocamente anche numerose bottigliette di plastica, pietre, un rubinetto di metallo e pezzi di maioliche; 6. durante lโintervallo, alcuni sostenitori del Foggia (circa 6-7) scavalcavano la recinzione e si dirigevano sulla pista di atletica in prossimitร del Settore Distinti per cercare il contatto con la tifoseria avversaria e numerosi sostenitori della Casertana (circa 50), posizionati nel Settore Distinti, divellevano il cancello che dร accesso al recinto di gioco e alcuni di loro (circa 6/7) entravano in contatto con i tifosi del Foggia; 7. alcuni sostenitori del Foggia (circa 3), dopo aver scavalcato a loro volta la barriera del loro Settore, iniziavano una colluttazione, durata circa due minuti, con un tifoso della Casertana che rimaneva a terra privo di sensi e veniva soccorso prima dalla Polizia e successivamente dalรฌ personale sanitario con lโambulanza; Dai referti รจ emerso, altresรฌ, che le Forze di Polizia, per ristabilire lโordine, hanno lanciato alcuni fumogeni nel settore Distinti occupato dai tifosi della Casertana. 8. le condotte poste in essere da entrambe le tifoserie hanno determinato un ritardo di 38ยฐ minuti sullโorario di inizio del secondo tempo: la gara รจ ripresa solo dopo che le due tifoserie sono state ricondotte allโinterno dei Settori a loro riservati ed รจ stato messo in sicurezza il cancello danneggiato con lโausilio di due catene e lucchetti.
9. Dai referti della Procura Federale e del Commissario di Campo sono emerse, altresรฌ, a carico della Societร Casertana le seguenti condotte: a) la quasi totalitร (90%) dei sostenitori, posizionati nei Settori Tribuna e Distinti, al 91ยฐ minuto della gara, hanno intonato cori offensivi ed insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGFรฌ (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante; b) i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Distinti, al 4ยฐ e 28ยฐ minuto del primo tempo, hanno esposto uno striscione (delle dimensioni di circa 5 metri) contenente una frase offensiva nei confronti della Squadra avversaria. 10. Dai referti sono emerse, altresรฌ, a carico della Societร Foggia le seguenti condotte. La totalitร dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, ha intonato: a) al 21ยฐ, al 28ยฐ ed al 29ยฐ minuto del primo tempo, cori offensivi ed insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quale insulti beceri e di pessimo gusto e che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante; b) al 29ยฐ minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti della squadra avversaria; c) al 67ยฐ, 68ยฐ e 69ยฐ, per cinque volte, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale; d) al 91ยฐ minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti di tifosi di altra squadra;
CONCLUSIONI
Da quanto sopra esposto appare evidente la gravitร dei comportamenti dei sostenitori del FOGGIA e della CASERTANA. Invero, le condotte sopra riportate sono state perpetrate in violazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S. e costituiscono fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e fatti violenti integranti pericolo per lโincolumitร pubblica. Nella specie va rilevato che esse hanno determinato, anche in concreto, la sospensione della partita, la ritardata ripresa del gioco dopo l’intervallo di circa 38 minuti e conseguenze lesive in danno di un tifoso. Inoltre, hanno rappresentato un rilevante rischio per lโincolumitร dei tesserati e dei tifosi (considerate le modalitร dei lanci effettuati in reciproco danno dalle due tifoserie) e hanno provocato danni allโimpianto. Alla luce di quanto sopra esposto e osservato, nelle condotte di cui sopra si deve ritenere ricorrente un caso di particolare gravitร che, in applicazione del comma 4 dell’art. 25 cit, impone l’inflizione, congiunta o disgiunta, anche di una delle sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere d), e), f), C.G.S. Nell’individuazione della sanzione piรน adeguata ed equamente commisurata alla gravitร delle condotte perpetrate e alle conseguenze concrete che ne sono derivate, appare congrua la sanzione prevista dalla lettera e) e cioรจ l’obbligo a carico di entrambe le Societร di disputare una o piรน gare a porte chiuse, oltre all’irrogazione di un’ammenda. Per i motivi esposti, in ordine alle condotte sopra specificate poste in essere dai sostenitori del FOGGIA e della CASERTANA, adotta i seguenti provvedimenti.
Societร FOGGIA
OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CASALINGA A PORTE CHIUSE ED EURO 5.000 DI AMMENDA Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 8, lett. b) ed e), 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalitร complessive dei fatti e la loro gravitร , rilevato che la Societร sanzionata disputava la gara in trasferta (r. arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica). Misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. Dispone che la sanzione della disputa di una gara casalinga a porte chiuse sia scontata in occasione della seconda gara casalinga di Campionato che la Societร FOGGIA disputerร successivamente alla data di pubblicazione della presente decisione, onde consentire alla LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO di adottare le misure conseguenti alle sanzioni irrogate.
Societร CASERTANA
OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CASALINGA A PORTE CHIUSE ED EURO 5.000 DI AMMENDA Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 8, lett. e), 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalitร complessive dei fatti e la loro gravitร . (r. arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica). Dispone che la sanzione della disputa di una gara casalinga a porte chiuse sia scontata in occasione della seconda gara casalinga di Campionato che la Societร CASERTANA disputerร successivamente alla data di pubblicazione della presente decisione, onde consentire alla LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO di adottare le misure conseguenti alle sanzioni irrogate.