Giudice Sportivo Virtus Francavilla-Giugliano, multate le due società


GARA VIRTUS FRANCAVILLA – GIUGLIANO DEL 5.02.2023

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, viste le relazioni redatte dai componenti della Procura Federale e dal Commissario di Campo in data 5 febbraio 2023 e la conseguente ordinanza con la quale sono stati disposti accertamenti istruttori; vista la relazione trasmessa in data 13 marzo 2023 dalla Procura Federale a questo Giudice in riscontro alla richiesta formulata, osserva quanto segue. Dagli accertamenti ulteriori effettuati, è emerso che nel corso della gara nel Settore Ospiti non erano presenti tifosi di Società differenti rispetto a quelli della Squadra ospitata. In proposito, la presenza, in tale settore, di uno striscione che richiamava i tifosi di una Società terza rispetto alla disputa della gara è stata motivata, dai tesserati ascoltati, sulla scorta di una sorta di gemellaggio fra le due tifoserie. È emerso, altresì, che al seguito dei tifosi ospiti era presente anche lo SLO che ha assistito alla gara dallo stesso settore occupato dagli stessi. Del pari era presente all’interno dell’impianto anche lo SLO della Squadra di casa. Tutto ciò premesso, sulla scorta delle condotte rispettivamente poste in essere dai tifosi delle due società in oggetto come emergenti dagli atti ufficiali di gara e dagli ulteriori accertamenti espletati Per i motivi esposti, il G.S. adotta i seguenti provvedimenti:

AMMENDA DI € 2500 SOCIETA’ VIRTUS FRANCAVILLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori al termine della gara, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato verso il Settore occupato dai tifosi ospiti oggetti contundenti che provocavano un forte rumore nell’impattare sulle strutture dello stadio, senza colpire alcuno. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e valutato il fattivo comportamento dei Dirigenti della Società ospitante, finalizzato alla cessazione delle condotte poste in essere. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c., relazione di indagine).

AMMENDA DI € 2000 SOCIETA’ GIUGLIANO A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori al termine della gara, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato dal Settore dagli stessi occupato aste di bandiere e due seggiolini precedentemente divelti dagli spalti; B) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere divelto due seggiolini, successivamente lanciati sulla pubblica via, come da condotta sub A), e danneggiato un altro all’interno della Tribuna del Settore Ospiti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose e valutato il fattivo comportamento dei Dirigenti della Società ospitata, finalizzato alla cessazione delle condotte poste in essere. (r. proc. fed., r.c.c., documentazione fotografica, relazione di indagine – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

Fonte:TuttoC.com

Sekulov il prossimo esordiente in A? Piace ad Allegri, ricorda Chiesa

Portato in panchina contro l’Inter, gioca in Next Gen e nel’Under 20 azzurra. A gennaio poteva andare in prestito, ma l’allenatore ha preferito trattenerlo. E potrebbe essere arrivato il momento per il primo gettone

Nikola Sekulov ha sempre dovuto attendere un po’ più degli altri, lungo il suo percorso da giovane calciatore. Non il massimo per uno come lui che ama andare veloce, eppure c’è sempre stato un motivo che lo ha invitato a pazientare e aspettare con fiducia il suo momento. Le tappe raggiunte lo hanno poi premiato puntualmente, così adesso è sì una risorsa importante della Juventus Next Gen di Massimo Brambilla, ma anche un riferimento della nazionale italiana Under 20.

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GIUDICE SPORTIVO XXXIII GIORNATA – Taranto Football Club 1927

Nuovo responsabile del Settore Giovanile

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 20 e 21 Marzo 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SOCIETA’

AMMENDA

€ 200 TARANTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 43° e 46° minuto del secondo tempo, all’interno del recinto di gioco, due bottigliette di caffè Borghetti vuote. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA

CICIRIELLO GIUSEPPE (TARANTO) per avere, al 34° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica urlando e sbracciando per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TOMMASINI CHRISTIAN (TARANTO)

AMMONIZIONE (XII INFR)

FERRARA ANTONIO (TARANTO)

Fonte: Taranto Football Club Official Site

Le decisioni del Giudice Sportivo.

Le decisioni del Giudice Sportivo.

Le decisioni del Giudice Sportivo.

Roma 21 marzo 2022

Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Luca Longhi, Avv. Massimo Romeo e Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell’A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari nella seduta del 21 marzo 2023, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA – Romeo Samuele (Nocerina).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE – Mansi Davide (Nocerina).

Clicca Qui per il Comunicato Integrale

Fonte: Nardò Official site

GIUDICE SPORTIVO 14^ GIORNATA RIT. 18-19-20 MARZO 2023

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COMUNICATO UFFICIALE N. 205/DIV del 21 Marzo 2023

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LEGA PRO

Le decisioni del Giudice Sportivo della Serie D

Queste le decisioni del giudice sportivo relative le gare di Campionato disputatelo scorso week-end.

Roma, Karsdorp operato al menisco: stagione a rischio

L’esterno giallorosso, reduce dalla frattura al naso, ha riportato anche la lesione del menisco interno del ginocchio sinistro, già infortunato a settembre. Impossibile l’intervento in artroscopia, è stata necessaria una sutura meniscale che allunga i tempi di recupero a non meno di 8 settimane

Piove sul bagnato per Rick Karsdorp, che rischia di aver concluso la sua stagione con quasi tre mesi d’anticipo. Il terzino giallorosso, che nei giorni scorsi era stato sottoposto ad un intervento chirurgico per ridurre la frattura delle ossa nasali riportata durante il match con la Real Sociedad, è stato operato in seguito alla lesione del menisco interno del ginocchio sinistro. Un infortunio subìto durante la stessa azione che lo aveva costretto a chiedere il cambio per la frattura al naso. Ma non è tutto perché, pur trattandosi di un problema che – in condizioni normali – sarebbe risolvibile in quattro settimane, l’esterno romanista era già stato operato a settembre dopo aver…

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